Art. 27.
(Disposizioni transitorie).

      1. I procedimenti civili in corso alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono davanti all'ufficio presso il quale sono pendenti. Le domande successive a tale data sono proposte davanti all'ufficio presso il quale è istituito il tribunale per la famiglia competente ai sensi dell'articolo 1.
      2. I procedimenti penali per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in corso l'udienza preliminare o la celebrazione del dibattimento, proseguono davanti al tribunale per i minorenni che ne esaurisce la celebrazione entro il termine di cui al comma 5 dell'articolo 26.
      3. In ogni altro caso la competenza appartiene o è trasferita al tribunale per la famiglia a decorrere dal termine di cui al comma 5 dell'articolo 26.